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LA CASSAZIONE CONDIVIDE L’IMPOSTAZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE IN TEMA DI SPLIT YEAR IN CASO DI TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DI UNA PERSONA FISICA IN CORSO D’ANNO

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Barbara Pizzoni

macchigangemi.com/en/

Internacional (It.)

La Cassazione, con l’ordinanza n. 25690 del 4 settembre 2023, ha respinto l’istanza di rimborso delle imposte versate in Italia presentata da un noto calciatore del Milan passato nel corso del 2012 al Paris Saint-Germain.

Il giocatore si era trasferito in Francia nella seconda parte del periodo di imposta, assumendo la residenza fiscale in Francia con effetto immediato.

In Francia, a differenza che in Italia, la residenza fiscale è integrata dal momento del trasferimento, ancorché la permanenza in quel periodo di imposta sia inferiore alla metà del periodo stesso. Al contrario, in Italia la residenza ai fini fiscali è valutata sull’intero periodo di imposta con la conseguenza che un soggetto che ha integrato i requisiti per la residenza fiscale per più di 183 giorni in un anno è considerato residente ai fini fiscali per l’intero anno.

Il diverso atteggiarsi delle normative degli Stati in tema di residenza crea facilmente delle situazioni in cui il contribuente, a seguito di un trasferimento di residenza, per una parte del periodo di imposta è considerato residente di due gli Stati. In queste situazioni il Commentario al Modello OSCE di convenzione per evitare le doppie imposizioni suggerisce di applicare le tie breaker rules che risolvono i conflitti di residenza alle singole frazioni del periodo di imposta (split year).

Il noto calciatore nel 2012 aveva integrato i requisiti per la residenza fiscale in Italia per 199 giorni e dunque – ai fini fiscali italiani – era da considerare residente in Italia per l’intero periodo di imposta. Per questo aveva dichiarato in Italia tutti i redditi percepiti nell’anno. Aveva poi però presentato istanza di rimborso con riferimento alle imposte versate in Italia sui redditi prodotti dopo il trasferimento in Francia, sostenendo che il conflitto di residenza tra Italia e Francia dovesse risolversi con l’applicazione del principio del frazionamento del periodo d’imposta (split year) che discenderebbe dall’applicazione della convenzione Italia-Francia, interpretata dalla luce del Modello OCSE e del relativo Commentario.

Il ricorso viene respinto dalla Cassazione che ritiene non vincolante il passaggio contenuto nel Commentario OCSE e afferma che la doppia imposizione deve essere risolta accreditando in Francia, ai sensi della convenzione Italia-Francia, le imposte versate in Italia. Secondo la Cassazione, inoltre, il meccanismo del credito di imposta esclude in radice qualsiasi censura della normativa italiana per violazione delle libertà fondamentali stabilite dal TFUE. La decisione della Cassazione conferma l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate la quale fin dalla risoluzione 471 del 2008 ha sempre negato la possibilità di frazionare il periodo d’imposta in tutti i casi in cui questo non sia espressamente previsto dalla convenzione per evitare le doppie imposizioni (è il caso delle convenzioni con la Germania e con la Svizzera).