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Nuova direttiva Europea in materia di confisca di beni della criminalitá organizzata

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ROSSELLA LO GALBO

Internacional

Il 12 aprile 2024 il Consiglio dell’UE ha adottato una nuova direttiva che stabilisce le norme minime a livello europeo per il reperimento, identificazione, congelamento, confisca e gestione dei beni di origine criminale. Particolare attenzione viene attribuita alla criminalità ambientale, divenuta una delle attività centrali dei gruppi criminali organizzati, e collegata spesso al riciclaggio di denaro, ai rifiuti e residui prodotti nel contesto della produzione e del traffico di droga. Ma anche l’immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani sono tra i settori che l’Unione Europea sta attenzionando con maggiore forza. Gli Stati membri sono incoraggiati anche a prestare attenzione alla contraffazione e pirateria di prodotti, al traffico illecito di beni culturali, alla falsificazione di atti amministrativi, al traffico di organi e tessuti umani, che insieme a omicidi, lesioni, rapine, racket ed estorsione, sequestri di persone, incendi dolosi e reati fiscali fanno da spia alla presenza di associazioni criminali.

Per questo motivo, la nozione giuridica di bene da confiscare sará definita in senso ampio, comprendendo documenti giuridici, strumenti anche in formato elettronico o digitale compresi strumenti finanziari, fondi fiduciari e le cripto attività. La nozione di provento di reati includerà non solo i proventi diretti ma anche i vantaggi indiretti, compresi il reinvestimento o la trasformazione successivi di proventi diretti. Nell’ottica del rafforzamento degli uffici di recupero, gli Stati dovranno consentire loro l’accesso alle informazioni necessarie a condizioni chiare, e stabilire norme sul reciproco e rapido scambio di informazioni, spontaneo o su richiesta, in tempi che non dovrebbero superare le otto ore per i casi di urgenza. Accesso immediato e diretto dovrebbe essere quello riguardante le informazioni su immobili, registri anagrafici nazionali, banche dati commerciali, banche dati dei veicoli, oltre alle informazioni sui conti correnti bancari come già previsto dalla normativa attualmente in vigore.

Considerata la rapidità con cui si muovono le organizzazioni criminali, la direttiva consente di adottare provvedimenti provvisori finalizzati a prevenire la sparizione dei beni, autorizzando gli uffici di recupero ad intervenire quando le autorità competenti dello Stato membro che ha ricevuto la richiesta non siano in grado di intraprende azioni immediate in assenza di un’indagine penale in tale Stato membro. Sono rafforzate anche le misure di contrasto per i trasferimenti a terze persone finalizzati ad evitare la confisca. Il pagamento a prezzi sproporzionati o a titolo gratuito, e a parti strettamente collegate all’indagato a all’imputato o a persone giuridiche in cui l’indagato o i suoi familiari hanno ruoli, saranno considerati criteri per dimostrare il fatto che il terzo fosse a conoscenza che il trasferimento aveva lo scopo di evitare la confisca.

Gli Stati membri dovranno adottare norme che permettano di confiscare beni di valore corrispondente ai proventi di un reato. È prevista anche una confisca estesa, non solo ai beni associati ad un dato reato, ma anche ad ulteriori beni che l’organi giurisdizionale stabilisca che derivino da condotta criminosa. Il convincimento del giudice può essere tratto dalla sproporzione tra i beni dell’interessato e il suo reddito legittimo o dall’assenza di una fonte lecita plausibile dei beni, con una valutazione caso per caso che tenga conto delle circostanze specifiche. La confisca dovrebbe avvenire anche in caso di malattia, fuga o decesso dell’imputato e anche in caso di prescrizione del reato, se il processo avrebbe portato ad una condanna penale.

Inoltre i beni confiscati dovranno essere riutilizzati a scopi di interesse sociale o pubblico, mantenendo i beni al patrimonio dello Stato o trasferendoli ai comuni o alle regioni in cui si trovano i beni.