ROSSELLA LO GALBO
Internacional
L’art.2 del Testo unico delle Imposte sui redditi (TUIR), a seguito delle nuove modifiche e della riforma fiscale del 2023 (Testo Único del DPR 22 diciembre 1986, n. 917, aggiornato al D.L. 31 maggio 20024, n. 71) prevede che: “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.”
I rquisiti fondamentali stabiliti dalla nuova norma per considerare una persona fiscalmente residente in Italia e quindi soggetta a tassazione secondo le regole worldwide sono 3:
- – la residenzacome luogo di residenza abituale
- – il domiciliointeso come luogo delle relazioni personali e familiari
- – la presenza sul territorio ”ovvero sono ivi presenti” per la maggior parte del periodo d’imposta
Nel caso in cui esista uno dei 3 requisiti fissati anteriormente, sará possibile essere considerati residenti fiscali in Italia.
Quando facciamo riferimento alla residenza, facciamo riferimento a un luogo di residenza abituale, caratterizzato sia dall’elemento oggettivo di permanenza in un dato luogo sia dall’elemento soggettivo di volersi stabilire in quel luogo.
Lo stesso criterio viene adottato dalla normativa OCSE e piu’ precisamente dalle Tie Breaker rules per risolvere eventuali conflitti di interessi tra due stati per decidere, secondo il seguente ordine gerarchico, dove un soggetto debba considerarsi fiscalmente residente : 1) abitazione permanente 2) il centro degli interessi vitali 3) il soggiorno abituale 4) la cittadinanza.
Bisogna prestare attenzione inoltre alla presenza nel territorio per la maggior parte del periodo d’imposta ovvero per piu’ di 183 giorni.
Per cui, assume quindi importanza il conteggio dei giorni di presenza fisica in Italia, che è diventato sembra piu’ stringente visto che le frazioni di giorno sono considerate come presenza fisica in Italia! Bisognerà vedere le interpretazioni alla norma ovvero se la permanenza anche di una sola ora possa costituire presenza di un giorno sul territorio italiano (ad esempio arrivo con un volo alle 23.oo di sera in Italia) perchè la differenza nel conteggio della presenza nel territorio Italia è notevole.
La semplice presenza quale uno dei criteri ora elencati nella nuova norma assume pertanto rilevanza al fine di considerare una persona fiscalmente residente in Italia. Cio’ sembra a prescindere dai reali collegamenti della persona con il territorio che siano di natura personale, familiare ed economica.
La nuova normativa presta particolare attenzione all’Iscrizione all’AIRE, cioé a dire la nuova dizione stabilisce che: “Salvo prova contraria “si presumono residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente“.”
Questa presunzione relativa consentirebbe alla persona che è rimasta iscritta all’anagrafe italiana ma che di fatto vive all’estero di fornire prove concrete e certe della sua effettiva residenza stabile in un paese diverso dall’Italia , superando il precedente concetto di presunzione assoluta per chi rimaneva iscritto all’anagrafe di un Comune Italiano senza iscriversi all’Aire.
Risulta di fondamentale importanza considerare che chi di fatto è residente estero ma non si è iscritto all’AIRE ovvero all’anagrafe italiana dei residenti estero è ora soggetto, sulla base della nuova legge 213 del 2023 e delle nuove norme AIRE ad una sanzione amministrativa da 200,00 ad un massimo di 1.000,00 euro per ogni anno di mancata iscrizione all’AIRE, per un massimo di 5 anni, per tutti i cittadini italiani che non provvedono nei tempi a dichiarare il trasferimento di residenza all’estero.