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NUOVI STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLA CRISI DI IMPRESA IN ITALIA: LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA

AVV SILVIA LAZZERETTI Y AVV ALESSIA TAFURO

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La normativa italiana in materia di insolvenza e crisi di impresa è stata oggetto di molte modifiche negli ultimi anni, finalizzate a salvaguardare le attività produttive e i livelli occupazionali e a prevenire l’insorgenza della crisi.  

Da ultimo, il 15 novembre 2021 è entrato in vigore in Italia l’innovativo istituto della “composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa” previsto dalla legge n.147 del 21 ottobre 2021, di conversione del decreto legge n.118/2021 recante “misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale”.

L’imprenditore, anche agricolo o di piccole dimensioni, che si trovi in uno stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da renderne probabile la crisi o l’insolvenza può avviare la procedura di composizione della crisi chiedendo alla apposita commissione istituita presso le Camere di Commercio  la nomina di un esperto indipendente che lo assista nelle trattative con i suoi creditori ed eventuali altri soggetti interessati.

La procedura è volontaria, è gestita tramite la piattaforma istituita presso le Camere di Commercio e si svolge senza che sia necessario ricorrere al tribunale, se non per specifiche istanze dell’imprenditore.

Al momento della presentazione dell’istanza, l’imprenditore è tenuto a produrre una serie di informazioni di carattere generale sull’impresa nonché documenti che definiscono il quadro generale della situazione contabile e debitoria della stessa.

L’esperto ha il ruolo di supportare l’imprenditore  nella individuazione di soluzioni per il superamento della crisi  e di agevolare le trattative con i creditori. L’esperto valuta le prospettive di risanamento dell’impresa e l’utilità delle negoziazioni, l’assenza di comportamenti dilatori da parte dell’imprenditore o delle controparti nonché di atti pregiudizievoli per i creditori.

L’imprenditore può chiedere misure protettive del patrimonio aziendale. Dal momento della richiesta i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell’impresa e non possono rifiutare l’adempimento dei contratti o chiederne la risoluzione.

Costituisce un’importante caratteristica della procedura la circostanza che, durante la fase negoziale, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa.

Restano tuttavia ferme le sue responsabilità di modo che egli è tenuto ad operare nel prevalente interesse dei creditori e ad informare preventivamente e per iscritto l’esperto di qualsiasi atto o pagamento che possa apparire incoerente rispetto alle trattative in corso. Se è vero che l’imprenditore può porre in essere l’atto anche in presenza del dissenso manifestato dall’esperto, l’esperto può e – in caso di atto pregiudizievole – deve iscrivere il proprio dissenso nel Registro delle imprese affinché ciò costituisca un messaggio d’allerta tanto per i creditori quanto per il giudice eventualmente adito dall’imprenditore. E’ quindi, nei fatti, poco probabile che l’imprenditore esegua l’atto in presenza di dissenso dell’esperto.

L’imprenditore può chiedere al Tribunale autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, a modificare condizioni contrattuali o a trasferire l’azienda o rami di essa.

Le trattative devono concludersi entro 180 giorni, salvo consenso di tutte le parti e dell’esperto o autorizzazione del Tribunale.

Qualora la soluzione sia individuata, le trattative possono condurre ad esiti diversi. A titolo esemplificativo, tra l’imprenditore ed i creditori può concludersi un contratto se l’esperto accerta che questo garantisce la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni, oppure una convenzione di moratoria delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative.

A determinate condizioni, l’imprenditore può richiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti a condizioni più favorevoli di quelle previste normalmente per questo istituto, può avanzare una domanda di “concordato semplificato” per la liquidazione del patrimonio o di accesso alle procedure disciplinate dalla legge fallimentare italiana. Al fine di incentivare il ricorso alla composizione negoziata, la legge riconosce all’imprenditore una serie di misure premiali aventi ad oggetto la riduzione degli interessi maturati sui debiti d’impresa e delle sanzioni tributarie nonché la previsione di piani di rateazione.