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RIAPERTI I TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI, CON LA NOVITÀ DELLE SOCIETÀ QUOTATE. UNA NUOVA OPPORTUNITÀ PER LE PERSONE FISICHE, SOCIETÀ SEMPLICI, ENTI NON COMMERCIALI E SOGGETTI NON RESIDENTI PRIVI DI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA

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Federico Di Cesare

Internacional

Nuova edizione per la rivalutazione delle partecipazioni: è possibile accedere all’agevolazione in relazione ai beni posseduti al 1° gennaio 2023, pagando un’imposta sostitutiva con aliquota del 16%. Per versare l’imposta sostitutiva c’è tempo fino al 15 novembre 2023.

La rideterminazione del costo o valore d’acquisto delle partecipazioni è stata originariamente prevista dall’art. 5 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 ed è stata più volte oggetto di proroga su base annuale (ovvero, mai abrogata) ad opera di successivi provvedimenti.

Finalità: la rivalutazione consente di ridurre o azzerare le eventuali plusvalenze generate in sede di cessione dei beni rivalutati, poiché permette di calcolare l’eventuale plusvalenza imponibile ai fini delle imposte sui redditi sul valore rideterminato:

  • sulla base di un’apposita perizia giurata di stima, per i titoli non quotati; 
  • sulla base del valore normale (c.d. “arm’s length”), per i titoli quotati;

in luogo del costo fiscalmente rilevante. 

Quest’anno l’agevolazione in argomento è disciplinata dall’art. 1, commi 107-109, della Legge  n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. “Legge di bilancio 2023”), che ne ha esteso l’applicazione – per la prima volta – alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione superando le criticità evidenziate dalla prassi amministrativa in passato (da ultimo con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 22 gennaio 2021).

Sono interessati dalla disposizione agevolativa:

  • le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa;
  • le società semplici e i soggetti ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR;
  • gli enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa;
  • i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni, salve le previsioni contenute nelle Convezioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l’imponibilità in Italia.

Le partecipazioni rivalutabili, che devono risultare posseduti alla data del 1 gennaio 2023, sono:

  • partecipazioni rappresentante da titoli (azioni), quote di partecipazione al capitale o patrimonio di società non rappresentante da titoli (ad es. quote di srl o di società di persone);
  • ovvero, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (ad es. diritto di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni).

Inoltre, il regime in argomento può riguardare anche le partecipazioni in una società semplice e/o in una società estera (ad es. una società spagnola).

La rivalutazione è riconosciuta a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota di favore del 16% (ovvero, più elevata rispetto a quella del 14% prevista nell’ultima edizione dell’agevolazione).

Il versamento dell’imposta sostitutiva potrà avvenire:

  • in un’unica soluzione entro il 15 novembre 2023; oppure
  • in forma rateale, fino ad un massimo di tre rate annuali dello stesso ammontare a decorrere dal 15 novembre 2023 (la seconda e la terza rata scadono, rispettivamente, il 15 novembre 2024 e il 15 novembre 2025). Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%.

Per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate, l’imposta sostitutiva dovrà essere calcolata sull’intero valore della perizia (anche questa, da redigere ed asseverare entro il 15 novembre 2023).

Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, la norma prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore normale con riferimento al mese di dicembre 2022 determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lett. a) TUIR.

In tal senso, nel caso in cui i contribuenti abbiano già effettuato una precedente rivalutazione del valore dei medesimi beni, è ammessa la detrazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione dell’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata oppure la richiesta di rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in passato.